Nuovo Statuto

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TITOLO III
Associati

 
Art. 9
Ammissione

 
1) All’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscono negli obbiettivi perseguiti dall’associazione.
2) L’adesione all’Associazione dei soci ordinari viene deliberata Dal consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall’assemblea e comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato
3). Sono soci ordinari gli aderenti che si impegnano a fornire il canone sociale, nella misura stabilita annualmente dall’Assemblea.

Ai soci ordinari può essere riconosciuta la qualifica di “socio sostenitore” e “socio benemerito”
• Sono soci sostenitori tutti coloro che concorrono all’incremento del patrimonio sociale con particolari contributi.
• Sono soci benemeriti tutti coloro che, per particolari meriti o qualità personali, concorrono al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
I soci sostenitori ed i soci benemeriti sono proposti dal Presidente, accolti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea.
3) Tutti i soci hanno diritto di voto durante le assemblee e possono ricoprire cariche sociali.
 

Art. 10
Diritti degli associati

 
1) Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni delle assemblee, di essere eletti negli organi dell’associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
2) Essi hanno i diritti d’informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto.
3) Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività dell’Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, preventivamente dal Consiglio Direttivo e su indirizzo generale indicato annualmente dall’assemblea.
 

Art. 11
Doveri

 
1) Gli associati devono svolgere l’attività a favore dell’associazione senza fini di lucro.
2) Essi svolgono tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’associazione. Tali attività sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell’interesse dell’associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3) Le prestazioni e le attività degli associati nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4) Il comportamento verso gli altri associati nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’associazione deve essere improntato alla correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5) La quota associativa è intrasmissibile.
 

Art. 12
Recesso ed esclusione

 
1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione.
2. Qualsiasi associato può in qualsiasi momento recedere dall’associazione dando opportuna e preferibile comunicazione scritta. L’associato non in regola con la quota sociale, non ha diritto di voto fino al versamento della stessa. Il socio che non versa la quota associativa entro l’esercizio finanziario è considerato dimissionario.
3. L’associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell’associazione, può essere escluso dall’associazione con deliberazione motivata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’assemblea.
 

TITOLO IV
Organi dell’Associazione

 
Art. 13
Organi

 
Sono organi dell’associazione:
1) L’assemblea;
2) il consiglio Direttivo:
3) il presidente:
4) il collegio dei revisori dei conti.
 

Art. 14
Composizione dell’assemblea

 
1) L’assemblea è composta da tutti i soci in carica.
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione ovvero, su sua proposta, da persona eletta dall’assemblea..
All’Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo. Il numero di deleghe consentite è una per ogni socio.
 

Art. 15
Convocazione dell’Assemblea

 
1) L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2) Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, da inviarsi a ciascuno associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea
3) L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
4) L’assemblea deve essere altresì convocata entro 30 giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5) L’assemblea deve essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo a maggioranza semplice lo ritenga necessario. L'assemblea deve essere pure convocata dal Presidente su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, a norma dell'articolo 20 Codice Civile. In questo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta: la convocazione dovrà essere recapitata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.
 

Art. 16
Validità dell’assemblea

 
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
 

Art. 17
Votazioni e deliberazioni dell’assemblea

 
1) le votazioni avvengono nominalmente per alzata di mano; su richiesta del 10% (dieci per cento) dei presenti saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto. Nei casi di voto segreto , l’assemblea, per lo spoglio, provvede a nominare tre scrutatori con l’incarico di fare il computo dei voti. Spetta al Presidente dell’associazione esaminare la validità delle deleghe ed in genere il diritto d’intervento all'Assemblea.
2) L’assemblea, sia quella ordinaria sia quella straordinaria, delibera a maggioranza dei voti;
3) Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 due terzi dei soci aventi diritto.
4) Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci aventi diritti.
 

Art. 18
Verbalizzazione dell’assemblea

 
1) Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente.
2) Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.
 

Art. 19
Compiti dell’assemblea

 
1) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria:
• discutere e deliberare sui bilanci preventivo, consuntivo e sulle relazioni del consiglio direttivo e dei revisori dei conti;
• eleggere i membri del consiglio direttivo e i revisori dei conti,
• fissare su proposta del Consiglio Direttivo la quota associativa ed i limiti di rimborso spese;
• deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere;
• deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
In sede straordinaria deliberare su:
• le proposte di modifica dello statuto;
• l’espulsione dei soci espressa con voto segreto;
• lo scioglimento dell’associazione;
• ogni argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
 

Art. 20
Consiglio direttivo

 
1) Il consiglio direttivo è composto da 5 membri eletti dall’assemblea degli associati.
2) In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il consiglio direttivo sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3) Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente.
4) Il consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5) In caso di urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, con comunicazione telefonica.
6) Nella prima seduta, convocata dal componente più anziano, entro 15 (quindici) giorni dalle elezioni, il consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell’associazione, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.
 

Art. 21
Durata e funzioni

 
1) I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di due anni e sono rieleggibili, il loro incarico può essere revocato dall’assemblea.
2) Il consiglio direttivo:
• svolge tutte le attività dell’associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’assemblea;
• si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) soci. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta;
• svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell’Associazione e che sono necessarie al raggiungimento degli scopi;
• cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
• approva le spese di carattere ordinarie ed amministra il patrimonio dell’associazione;
• sottopone all’assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
• delibera l’ammissione di nuovi soci;
• predispone l’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato da sottoporre alla ratifica dall’assemblea;
• provvede ad ogni incombenza attribuitagli dall’assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.
3) nell’esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici o da soci da esso nominati, nel numero massimo di 3 (tre), i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voti.
 

Art. 22
Il presidente

 
Il presidente è nominato all’interno del Consiglio Direttivo. Può esercitare un numero massimo di 3 (tre) mandati consecutivi:
• rappresenta l’associazione e compie gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri;
• convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori;
• sottoscrive il verbale dell’assemblea e del consiglio direttivo;
• è responsabile della corrispondenza dell’associazione.
 

Art. 23
Il segretario

 
L’associazione ha un segretario nominato all’interno del consiglio direttivo:
• cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo, dell’assemblea e ne conserva i verbali;
• provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli associati;
• nell’espletamento dei proprio incarico può essere coadiuvato da soci volontari.
Art. 24
Il tesoriere
L’associazione ha un tesoriere nominato all’interno del consiglio direttivo:
• provvede alla tenuta della contabilità, all’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell’associazione;
• provvede alla stesura dei bilanci., da sottoporre all’esame ed all’approvazione del Consiglio direttivo e alla retica del presidente;
• svolge i compiti di economo;
• si occupa della cassa e dei rapporti con le banche.
 

Art. 25
Collegio dei revisori dei conti

 
Il collegio dei revisori:
1) è nominato dall’assemblea e dura in carica due anni. E’ composto da 3 (tre) membri, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto. predispone una relazione annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo. Esso elegge al suo interno un presidente;
2) può prendere parte a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di voto.
3) la convocazione del Collegio può avvenire da parte del presidente del collegio: per atto scritto; per via telefonica, personalmente.
4) I revisori potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
 
 
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