Nuovo Statuto

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TITOLO V
Il bilancio

 

Art. 26
Bilancio preventivo e consuntivo

 
1) Il bilancio dell’associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2) I bilanci preventivi e consuntivi sono redatti dal tesoriere e approvati dal Consiglio direttivo. Debbono essere inviati ai soci in occasione della convocazione della prima assemblea annuale.
3) Nel bilancio debbono essere indicati i beni i contributi ed i lasciti ricevuti.
4) I bilanci preventivo e consuntivo devono essere sottoposti all’assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascuno anno.
5) Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione dell’attività di cui all. 4.
6) Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
 

TITOLO VI
Norme finali e transitorie

 

Art. 27
Regolamento interno

 
1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.
 

Art. 28
Scioglimento

 
1) L’Associazione si estingue per delibera dell’assemblea secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
• quando il patrimonio è diventato insufficiente rispetto agli scopi;
• per le altre cause di cui art. 27 c.c.
2) In caso di scioglimento o cessazione dell’attività dall’associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
 

Art. 29
Controversie

 
Tutte le eventuali controversie tra soci e l'Associazione o i suoi organi, tra i soci stessi per rapporti sociali di qualsiasi oggetto saranno sottoposti ad un comitato di 3(tre) soci all’uopo nominato dall’assemblea. Esso giudicherà, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione alla richiesta dell’arbitrato. Detto Comitato giudicherà, infine, ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.
 

Art. 30
Rinvio

 
Per quanto non espresso nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
 
 
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