Statuto
AMMINISTRAZIONE
Articolo 9 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto di cinque membri eletti dall'Assemblea dei
soci per la durata di due anni. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea.
Articolo 10 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo ed a qualsiasi carica associativa salvo il rimborso, se richiesto, per spese sostenute.
Articolo 11 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque non meno di due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 12 - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
può anche disporre per 1'assunzione di personale dipendente e adottare ogni altro provvedimento che ritenga utile per il conseguimento dei fini sociali.
Articolo 13 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Cura l'esecuzione dei deliberati assembleari e conciliari e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il Presidente, in caso di mancanza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente la cui firma fa prova dell'impedimento del presidente.
ASSEMBLEE
Articolo 14 - I soci sono convocati in assemblea, ordinaria dal Presidente del Consiglio almeno una volta all'anno entro il mese di marzo, mediante affissione dell'avviso portante l'ordine del giorno nella sede sociale, oppure per posta, mediante comunicazione scritta diretta a ciascuna socio avente diritto al voto. La convocazione contenente l’ordine del giorno sarà affissa o inviata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea deve essere pure convocata dal Presidente su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'articolo 20 Codice Civile.
Articolo 15 - L’assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria, ha tutti i poteri per conseguire le finalità sociali, ed in particolare:
a) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori.
In sede straordinaria l'assemblea:
a) delibera le modifiche allo Statuto;
b) delibera lo scioglimento dell'Associazione.
Articolo 16 - Hanno diritto d’intervenire alle assemblee tutti i soci. I soci ordinari debbono essere in regola con il pagamento delle quote di associazione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo. Il numero di deleghe consentite è una per ogni socio.
Articolo 17 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se il caso lo richiede, due scrutatori.
Spetta al Presidente esaminare la validità delle deleghe ed in genere il diritto, di intervento all'Assemblea.
Delle riunioni di assemblea, si redige un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori,
Articolo 18 - Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci più uno; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 19 - La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri eletti per un biennio dall'Assemblea dei soci. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
SCIOGLIMENTO
Articolo 20 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.
CONTROVERSIE
Articolo 21 - Tutte le eventuali controversie tra soci e l'Associazione o i suoi organi,tra i soci stessi per rapporti sociali di qualsiasi oggetto saranno sottoposti, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione alla competenza del Collegio dei Revisori dei conti in carica alla richiesta dell’arbitrato.; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile
Articolo 22 - Per quanto non espresso nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge sulle Associazioni.